Casi pratici › M13
Caso pratico M13 - merci
Si deve effettuare un trasporto nazionale di 19 tonnellate di materiale inerte per oltre 500 chilometri, dire:
- ache tipo di contratto di trasporto è preferibile che stipulino il committente ed il vettore e a quale corrispettivo
- bquali sono gli elementi essenziali di un contratto scritto ai sensi dell’articolo 6 del Decreto legislativo 286/2005 e successive integrazioni
- cquale documentazione deve essere a bordo del veicoli per dimostrate i soggetti della filiera del trasporto e le eventuali istruzioni scritte da essi fornite al vettore e al suo conducente
- din quale limite di responsabilità incorre il vettore per i casi di perdita totale della merce trasportata
Svolto
a) che tipo di contratto di trasporto è preferibile che stipulino il committente ed il vettore e a quale corrispettivo
È preferibile un contratto di trasporto in forma scritta e con data certa, come prevede l'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 286/2005 ("di regola"): la forma scritta non è obbligatoria a pena di nullità, ma dà prova delle condizioni pattuite, documenta la filiera ai controlli e permette di fissare i tempi di carico e scarico. Il corrispettivo è liberamente determinato dalle parti: le tariffe obbligatorie a forcella sono superate dal 2006 (artt. 3 e 4 del D.Lgs. 286/2005) e i costi minimi di esercizio sono stati abrogati dalla L. 190/2014. Il Ministero pubblica valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio, non vincolanti, utili come base di trattativa. Nel contratto conviene regolare i tempi di carico e scarico: la franchigia di attesa è di 90 minuti per operazione e il superamento dà diritto a 100 euro per ogni ora o frazione (art. 6-bis), disciplina inderogabile.
b) quali sono gli elementi essenziali di un contratto scritto ai sensi dell’articolo 6 del Decreto legislativo 286/2005 e successive integrazioni
Sono elementi essenziali del contratto scritto, in mancanza di uno dei quali il contratto si considera stipulato in forma non scritta: nome e sede del vettore e del committente e, se diverso, del caricatore; numero di iscrizione del vettore all'Albo degli autotrasportatori; tipologia e quantità della merce; corrispettivo e modalità di pagamento, con la clausola di adeguamento del corrispettivo al costo del carburante quando il prezzo del gasolio varia di oltre il 2 % rispetto al valore di riferimento (lettera d, introdotta dal D.L. 21/2022: senza la clausola il contratto non vale come contratto scritto); luoghi di presa in consegna e di riconsegna. Il contratto è stipulato di regola per iscritto e con data certa (comma 1); i termini per la riconsegna e le istruzioni al vettore sono elementi eventuali. Per il contratto non scritto le controversie si regolano con gli usi raccolti dalle camere di commercio (art. 9).
c) quale documentazione deve essere a bordo del veicoli per dimostrate i soggetti della filiera del trasporto e le eventuali istruzioni scritte da essi fornite al vettore e al suo conducente
La scheda di trasporto (art. 7-bis del D.Lgs. 286/2005) è stata abrogata dalla L. 190/2014 e non è più richiesta. I soggetti della filiera (committente, caricatore, proprietario della merce, vettore) risultano dalla copia del contratto scritto tenuta a bordo o, in mancanza, dalla documentazione che accompagna la merce (documento di trasporto, ordine, fattura o altro documento equivalente). Con contratto scritto, vettore e committente e, se hanno dato istruzioni al conducente sulla riconsegna, caricatore e proprietario della merce rispondono in concorso con il conducente delle violazioni del Codice della strada elencate all'art. 7, comma 6, quando le modalità di esecuzione previste nel contratto sono incompatibili con le norme (art. 7, comma 3). Senza contratto scritto le istruzioni scritte date al vettore devono trovarsi a bordo: per l'eccesso di velocità e i tempi di guida e di riposo, se mancano o sono incompatibili con le norme, al vettore e al committente si applicano le sanzioni pecuniarie previste per le violazioni contestate al conducente (art. 7, comma 4).
d) in quale limite di responsabilità incorre il vettore per i casi di perdita totale della merce trasportata
Nel trasporto nazionale il risarcimento per perdita o avaria non può superare 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata (art. 1696 c.c., come modificato dall'art. 10 del D.Lgs. 286/2005). Nel caso: 19 t = 19.000 kg, quindi al massimo 19.000 euro; se il valore della merce perduta è inferiore, si risarcisce il valore, perché il limite è un tetto e non una somma dovuta. Il limite non si applica se il danno deriva da dolo o colpa grave del vettore, dei suoi dipendenti e preposti o di ogni altro soggetto di cui si è avvalso per il trasporto. Per confronto, nel trasporto internazionale si applica la CMR (art. 23), 8,33 DSP per kg.
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