SimulatoreAPC

Casi pratici › M2

Caso pratico M2 - merci

Un’impresa che svolge attività di autotrasporto di cose per conto di terzi vuole estendere la propria attività nel campo del trasporto dei rifiuti pericolosi. Indicare:

  1. agli adempimenti da effettuare per l’esercizio dell’attività e le relative modalità
  2. ble abilitazioni o le qualificazioni necessarie per il conducente (indicare anche i requisiti e le procedure per conseguirle)
  3. cle caratteristiche dei veicoli adibiti al trasporto di rifiuti pericolosi e la perizia cui gli stessi vanno sottoposti prima di poter operare
  4. dil particolare regime cartaceo o telematico previsto per il controllo della tracciabilità dei rifiuti pericolosi

Svolto

Risposta svolta alla domanda a) sulla normativa vigente, con l'inizio delle altre, verificate su fonte il 2026-10-18.

a) gli adempimenti da effettuare per l’esercizio dell’attività e le relative modalità

L'impresa, già iscritta all'Albo degli autotrasportatori e al REN, deve iscriversi anche all'Albo nazionale gestori ambientali, perché l'iscrizione è requisito per raccogliere e trasportare rifiuti (art. 212 c. 5 D.Lgs. 152/2006), nella categoria 5, raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi (art. 8 D.M. 120/2014; quiz MGN058). La domanda si presenta alla Sezione regionale dell'Albo presso la Camera di commercio del capoluogo della regione in cui l'impresa ha sede (quiz MGN119). Vanno dimostrati i requisiti soggettivi, l'idoneità tecnica e la capacità finanziaria (artt. 10 e 11 D.M. 120/2014, cui rinvia l'art. 212 c. 15): almeno un responsabile tecnico con i requisiti e la verifica di idoneità (artt. 12 e 13); per le categorie 1-5 una capacità finanziaria di 9.000 euro per il primo veicolo e 5.000 per ogni altro, che l'impresa iscritta all'Albo degli autotrasportatori dimostra con l'attestazione di quell'iscrizione (deliberazione del Comitato nazionale n. 5/2016). Per i rifiuti pericolosi l'iscrizione è subordinata alle garanzie finanziarie a favore dello Stato, ridotte del 50% con la registrazione EMAS e del 40% con la certificazione ISO 14001 (art. 212 c. 10). L'iscrizione si rinnova ogni cinque anni (c. 6) e copre anche i rifiuti non pericolosi della stessa classe (c. 7). L'impresa tiene poi il registro cronologico di carico e scarico (art. 190) e si iscrive al RENTRI. Per le spedizioni verso l'estero vale dal 21 maggio 2026 il Reg. (UE) 2024/1157, che ha sostituito il Reg. (CE) 1013/2006 e richiede per i rifiuti pericolosi la notifica e l'autorizzazione preventive scritte (art. 4). Se i rifiuti sono merci pericolose ADR, l'impresa nomina anche il consulente per la sicurezza.

b) le abilitazioni o le qualificazioni necessarie per il conducente (indicare anche i requisiti e le procedure per conseguirle)

Il conducente deve avere la patente della categoria del veicolo (C1, C o CE) e la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di merci, annotata sulla patente con il codice 95 e rilasciata dalla Motorizzazione (quiz CHN045). La CQC si consegue frequentando il corso di qualificazione iniziale, ordinario di 260 ore di teoria e 20 di guida o… Continua nel Premium, con la correzione della tua risposta

c) le caratteristiche dei veicoli adibiti al trasporto di rifiuti pericolosi e la perizia cui gli stessi vanno sottoposti prima di poter operare

I veicoli devono essere adatti al tipo di rifiuto, con cassoni o contenitori a tenuta e coperti, e sono indicati nel provvedimento di iscrizione all'Albo. La "perizia" chiesta dalla traccia oggi è l'attestazione di idoneità dei veicoli redatta dal responsabile tecnico dell'impresa sul modello approvato dal Comitato nazionale (D.M. 120/2014, art. 15 c. 3 lett. a; deliberazioni del 9/9/2014 e… Continua nel Premium, con la correzione della tua risposta

d) il particolare regime cartaceo o telematico previsto per il controllo della tracciabilità dei rifiuti pericolosi

Il SISTRI, il vecchio sistema telematico di controllo della tracciabilità, è soppresso dal 1° gennaio 2019 (art. 6 D.L. 135/2018). Oggi il regime è il RENTRI, il registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (art. 188-bis D.Lgs. 152/2006 e D.M. 59/2023): i trasportatori professionali di rifiuti si sono dovuti iscrivere nella prima fase, fra il 15 dicembre 2024 e… Continua nel Premium, con la correzione della tua risposta

Lo svolto completo delle domande b), c), d) è riservato agli utenti Premium.
Come si risponde a questa traccia?

Su Simulatore APC scrivi la risposta ai quattro quesiti e ricevi in venti secondi la correzione punto per punto: cosa c'è, cosa manca, cosa è sbagliato, con i riferimenti di legge in vigore nel 2026. Questa traccia è disponibile con Premium; tre tracce per ambito e una correzione sono gratis.

Prova la correzione