Casi pratici › M22
Caso pratico M22 - merci
Ad un corriere, specializzato nel “just in time”, viene commissionato di fare un trasporto di collettame superiore a 5 tonnellate, con un autocarro di massa complessiva pari a 11,5 tonnellate, da Venezia a Salerno (chilometri 773) in 12 ore, dire:
- ase è possibile svolgere detto trasporto nel termine di resa assegnato, o altrimenti indicare il tempo necessario e perché
- bse è sufficiente un conducente per effettuare detto trasporto nei tempi indicati, ai sensi della normativa sociale sui tempi di guida e di riposo
- cse come contratto avente ad oggetto la prestazione in esame può essere applicato solo quello di trasporto o eventualmente quale altro
- dse è obbligatoria la scheda di trasporto per detto viaggio
Svolto
a) se è possibile svolgere detto trasporto nel termine di resa assegnato, o altrimenti indicare il tempo necessario e perché
Un autocarro di 11,5 t rientra fra gli autoveicoli per il trasporto di cose oltre 3,5 t e fino a 12 t, per i quali l'art. 142 c. 3 lett. g) C.d.S. fissa 80 km/h fuori dei centri abitati e 100 km/h in autostrada; il veicolo monta inoltre il limitatore di velocità (livello c per la taratura). Il percorso Venezia-Salerno è in gran parte autostradale (livello c), quindi a una media realistica di 75-80 km/h, che tiene conto di tratti urbani, traffico e rallentamenti, i 773 km richiedono circa 10 ore di sola guida; nemmeno alla velocità massima si scende sotto le 8 ore (con il limitatore tarato a 90 km/h 773 / 90 = 8,6 h; i 100 km/h di legge in autostrada darebbero 7,7 h, ma il limitatore non li consente). A queste ore si aggiungono le pause obbligatorie del Reg. 561/2006, 45 minuti dopo ogni 4 ore e 30 di guida (anche 15 più 30), cioè almeno due pause per circa 1 ora e 30, e i tempi di carico e scarico, che per il collettame comprendono il consolidamento di più partite e, se la resa in 12 ore è "porta a porta", anche la distribuzione. Il totale realistico con un solo conducente è di 13-14 ore, e solo usando l'estensione a 10 ore di guida, ammessa due volte alla settimana: non è un modo di lavorare su cui un corriere "just in time" possa programmare un servizio ricorrente. Se il conducente deve restare nelle 9 ore ordinarie, dopo 9 ore di guida scatta il riposo giornaliero di 11 ore (9 ridotte, al massimo tre volte fra due riposi settimanali) e la consegna slitta al giorno seguente, intorno alle 24 ore dalla partenza. La resa in 12 ore è quindi raggiungibile solo con due conducenti in multipresenza, che guidano a turno e prendono le pause mentre l'altro guida: circa 10 ore di marcia più carico e scarico, con un margine ridotto. Accettare il termine con un solo conducente significherebbe chiedergli di violare i limiti di velocità o i tempi di guida, con la corresponsabilità del committente che ha imposto una resa incompatibile (art. 7 D.Lgs. 286/2005). La risposta corretta è: no con un conducente, sì con due, oppure rinegoziare la resa a 24 ore.
b) se è sufficiente un conducente per effettuare detto trasporto nei tempi indicati, ai sensi della normativa sociale sui tempi di guida e di riposo
No. L'autocarro da 11,5 t supera le 3,5 t e rientra nel Reg. (CE) 561/2006 (art. 2): un conducente può guidare al massimo 9 ore al giorno, estese a 10 non più di due volte alla settimana, con 45 minuti di pausa dopo 4 ore e 30 di guida, e deve poi prendere un riposo giornaliero di 11 ore, riducibile… Continua nel Premium, con la correzione della tua risposta
c) se come contratto avente ad oggetto la prestazione in esame può essere applicato solo quello di trasporto o eventualmente quale altro
Il contratto tipico è quello di trasporto (art. 1678 c.c.): il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire le cose da un luogo a un altro, con un'obbligazione di risultato e la responsabilità per perdita, avaria e ritardo dell'art. 1693. Nell'autotrasporto di cose per conto di terzi si stipula di regola per iscritto e con data certa (art. 6 D.Lgs.… Continua nel Premium, con la correzione della tua risposta
d) se è obbligatoria la scheda di trasporto per detto viaggio
No. La scheda di trasporto era il documento istituito dall'art. 7-bis del D.Lgs. 286/2005 per identificare i soggetti della filiera; l'art. 1 c. 247 lett. c) della L. 190/2014 ha abrogato l'art. 7-bis e soppresso ogni riferimento alla scheda, con effetto dal 2015, e il peso della merce, 5 tonnellate o altro, non c'entra più nulla. Oggi la filiera si… Continua nel Premium, con la correzione della tua risposta
Su Simulatore APC scrivi la risposta ai quattro quesiti e ricevi in venti secondi la correzione punto per punto: cosa c'è, cosa manca, cosa è sbagliato, con i riferimenti di legge in vigore nel 2026. Questa traccia è disponibile con Premium; tre tracce per ambito e una correzione sono gratis.
Prova la correzione