Casi pratici › M31
Caso pratico M31 - merci
Alla riconsegna della merce in un trasporto nazionale, dire:
- ase è compito dell’autista dipendente scaricare la merce e se contrattualmente si può prevedere questa prestazione lavorativa
- bdi chi è la responsabilità e se vi sono dei limiti di risarcimento, specificando eventualmente quali, in caso di rottura di un imballaggio, con conseguente perdita di valore della merce
- cqual è il tempo massimo per l’attesa allo scarico della merce e si è vi un particolare indennizzo per il superamento di tale limite massimo
- da quanto ammonta l’eventuale citato indennizzo e chi è obbligato a pagarlo al vettore
Svolto
a) se è compito dell’autista dipendente scaricare la merce e se contrattualmente si può prevedere questa prestazione lavorativa
Il carico e lo scarico sono operazioni di autotrasporto e rientrano nell'orario di lavoro del conducente dipendente (art. 3 del D.Lgs. 234/2007): lo scarico può quindi far parte delle sue mansioni, se il datore di lavoro lo prevede, e il tempo impiegato è lavoro, non guida. Chi esegue lo scarico verso il destinatario lo stabilisce il contratto di trasporto, che fissa anche i tempi delle operazioni (art. 6-bis, comma 3). Se lo scarico richiede un carrello elevatore con conducente a bordo, l'autista deve avere la specifica abilitazione prevista dall'art. 73, comma 5, del D.Lgs. 81/2008.
b) di chi è la responsabilità e se vi sono dei limiti di risarcimento, specificando eventualmente quali, in caso di rottura di un imballaggio, con conseguente perdita di valore della merce
Il vettore risponde della perdita e dell'avaria della merce dal momento in cui la riceve a quello in cui la riconsegna (art. 1693 c.c.), salvo provare che il danno deriva da caso fortuito, dalla natura o dai vizi della merce o del suo imballaggio, o dal fatto del mittente o del destinatario. Se la rottura dipende da un imballaggio difettoso,… Continua nel Premium, con la correzione della tua risposta
c) qual è il tempo massimo per l’attesa allo scarico della merce e si è vi un particolare indennizzo per il superamento di tale limite massimo
Il periodo di franchigia per l'attesa del veicolo è di 90 minuti per ciascuna operazione di carico o di scarico, calcolato dall'arrivo del vettore al luogo indicato (art. 6-bis, comma 1, del D.Lgs. 286/2005, come sostituito dal D.L. 73/2025, convertito dalla L. 105/2025). Nell'attesa rientrano le inattività dovute al committente, al caricatore… Continua nel Premium, con la correzione della tua risposta
d) a quanto ammonta l’eventuale citato indennizzo e chi è obbligato a pagarlo al vettore
L'indennizzo è di 100 euro per ogni ora o frazione di ora di ritardo, dovuto per intero anche se il ritardo è inferiore all'ora, e si rivaluta ogni anno sull'indice ISTAT dei prezzi al consumo per… Continua nel Premium, con la correzione della tua risposta
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