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Caso pratico M38 svolto: autotrasporto merci conto terzi

Il conducente di un autotreno, immatricolato dopo il 1° maggio 2006, che ha conseguito la patente dopo il mese di maggio 2007, nel corso di un trasporto nazionale incorre in una violazione per eccesso di velocità superando di oltre 60 km il limite consentito su strada statale. Indicare:

  1. ala disciplina dei tempi di guida e di riposo dei conducenti ed in particolare il regime delle esenzioni
  2. bil tipo di apparecchio che deve montare l’autotreno in esame per il controllo dei tempi di guida e cosa deve usare il conducente per la registrazione di tali tempi
  3. cle conseguenze della violazione di eccesso di velocità per il conducente
  4. dla responsabilità dei diversi soggetti della filiera del trasporto per la violazione compiuta

Svolto

Risposta svolta alla domanda a) sulla normativa vigente, con l'inizio delle altre, verificate su fonte il 2026-10-31.

a) la disciplina dei tempi di guida e di riposo dei conducenti ed in particolare il regime delle esenzioni

I tempi di guida e di riposo sono disciplinati dal Reg. (CE) 561/2006, come modificato dal Reg. (UE) 2020/1054, che si applica al trasporto di merci con veicoli di massa massima ammissibile oltre 3,5 t e, dal 1° luglio 2026, anche ai trasporti internazionali e di cabotaggio con veicoli oltre 2,5 t (art. 2); un autotreno vi rientra in pieno. Limiti: guida giornaliera di 9 ore, estesa a 10 due volte alla settimana; 56 ore alla settimana e 90 in due settimane consecutive; pausa di 45 minuti dopo 4 ore e 30 di guida, anche in due periodi di 15 e 30 minuti; riposo giornaliero di 11 ore, riducibile a 9 per tre volte fra due riposi settimanali, e in multipresenza 9 ore entro 30 ore; riposo settimanale regolare di 45 ore o ridotto fino a 24 con compensazione, e il riposo regolare non si prende in cabina ma in un alloggio adeguato a spese del datore di lavoro; l'impresa organizza il lavoro in modo che il conducente rientri a casa o in sede ogni quattro settimane; in circostanze impreviste il conducente può derogare quanto basta per raggiungere un punto di sosta adeguato, annotando il motivo (art. 12). Le esenzioni dell'art. 3 riguardano i veicoli, non le imprese: servizi di linea con percorso fino a 50 km; veicoli fino a 7,5 t usati entro 100 km per trasportare materiali o attrezzature del conducente o consegne artigianali, quando la guida non è l'attività principale; veicoli con velocità massima fino a 40 km/h; veicoli delle forze armate, della protezione civile, dei vigili del fuoco e dell'ordine pubblico; veicoli per emergenze e soccorso; veicoli speciali per uso medico; carri attrezzi entro 100 km dalla base; veicoli in prova o nuovi non ancora immessi in circolazione; veicoli fino a 7,5 t per trasporto non commerciale; veicoli fra 2,5 e 3,5 t in conto proprio con guida non principale; veicoli storici per trasporti non commerciali. L'art. 13 consente poi agli Stati deroghe nazionali, per esempio per i veicoli degli enti pubblici, quelli agricoli e forestali entro 100 km, le consegne postali fino a 7,5 t, la raccolta del latte, il trasporto di animali vivi e del calcestruzzo, attuate in Italia con decreto ministeriale (livello c per il decreto). Fuori dalle esenzioni, e quindi anche per il nostro autotreno, le violazioni sono sanzionate dall'art. 174 C.d.S., con importi crescenti secondo la gravità e il fermo del veicolo fino al recupero del riposo (livello c per la misura); per l'intero orario di lavoro del conducente, che comprende la guida e le altre attività come il carico e lo scarico, si applica inoltre il D.Lgs. 234/2007 dei lavoratori mobili (48 ore medie, 60 massime). Un veicolo esentato dai tempi di guida può essere esentato anche dal tachigrafo, mentre un veicolo oltre 3,5 t in conto terzi non lo è mai.

b) il tipo di apparecchio che deve montare l’autotreno in esame per il controllo dei tempi di guida e cosa deve usare il conducente per la registrazione di tali tempi

L'autotreno è immatricolato dopo il 1° maggio 2006: da quella data i veicoli immessi in circolazione per la prima volta devono montare l'apparecchio di controllo digitale (allegato IB del Reg. 3821/85, come disposto dagli artt. 27 e 29 del Reg. 561/2006; oggi Reg. UE 165/2014), quindi il cronotachigrafo analogico a dischi non è ammesso su questo veicolo. I veicoli immatricolati… Continua nel Premium, con la correzione della tua risposta

c) le conseguenze della violazione di eccesso di velocità per il conducente

Su strada statale fuori dei centri abitati un autotreno non può superare i 70 km/h (art. 142 c. 3 lett. e C.d.S., treni formati da autoveicolo e rimorchio): superarlo di oltre 60 km/h significa aver viaggiato a più di 130 km/h, oltre la taratura del limitatore. La violazione è quella del comma 9-bis: sanzione da 845 a 3.382 euro e… Continua nel Premium, con la correzione della tua risposta

d) la responsabilità dei diversi soggetti della filiera del trasporto per la violazione compiuta

La responsabilità della filiera è nell'art. 7 del D.Lgs. 286/2005. Il vettore è tenuto a rispettare le norme sulla sicurezza della circolazione e sulla sicurezza sociale e risponde della loro violazione (c. 1). Il conducente risponde in proprio dell'eccesso di velocità, con la sanzione e la sospensione viste in c), e l'impresa vettrice risponde in solido del pagamento come proprietaria… Continua nel Premium, con la correzione della tua risposta

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