Quesiti › Diritto civile · merci · nazionale › MAN023
Ai sensi del D.Lgs 286/2005, in un contratto di trasporto di cose su strada, devono essere fornite obbligatoriamente al vettore le indicazioni di
- Anome e sede del vettore e del committente e, se diverso, del caricatore; numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; tipologia e quantità della merce oggetto del trasporto, nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto stesso; corrispettivo del servizio di trasporto e modalità di pagamento; luoghi di presa in consegna della merce da parte del vettore e di riconsegna della stessa al destinatario; i tempi massimi per il carico e lo scarico della merce
- Bsolo il luogo di destinazione ed il termine di resa
- Cnome del destinatario, il luogo di destinazione ed il termine di resa, la natura, la quantità ed il numero delle cose da trasportare
- Dnon ci sono indicazioni obbligatorie che devono essere fornite al vettore
Risposta corretta: A
Art. 6 D.Lgs. 286/2005: nel contratto scritto vanno indicati nome e sede di vettore e committente (e caricatore se diverso), numero di iscrizione all'Albo, tipologia e quantità di merce, corrispettivo, luoghi di carico e scarico, tempi.
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