Quesiti › Diritto civile · merci · nazionale › MAN064
Se l'inizio o la continuazione del trasporto sono impediti o soverchiamente ritardati per causa non imputabile al vettore
- Ail contratto di trasporto è nullo
- Bil vettore deve chiedere immediatamente istruzioni al mittente provvedendo alla custodia delle cose assegnategli
- Cil vettore è libero da ogni responsabilità
- Dil vettore è tenuto a pagare la metà del valore del trasporto al mittente
Risposta corretta: B
Art. 1686 c.c.: se il trasporto è impedito o soverchiamente ritardato per causa non imputabile al vettore, questi chiede subito istruzioni al mittente e custodisce le cose.
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