Responsabilità del vettore: quando risponde e quanto paga
Merce persa, danneggiata o consegnata in ritardo: il vettore ne risponde quasi sempre, ma entro limiti precisi. Le regole cambiano fra trasporto nazionale (codice civile) e internazionale (convenzione CMR), e fra cose e persone. All'esame di diritto civile sono fra i quesiti più frequenti.
Con il contratto di trasporto il vettore si obbliga a trasferire cose o persone da un luogo a un altro. Per le cose risponde di perdita e avaria dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna, e non deve essere il cliente a provarne la colpa.
Caso fortuitoun evento imprevedibile e inevitabile, come la rapina a mano armata
Natura delle cosevizi propri della merce o del suo imballaggio
Fatto del mittenteo del destinatario, per esempio dati o istruzioni sbagliate
Prova a carico del vettoresi libera solo se dimostra una di queste cause
Quanto paga: i limiti
Trasporto nazionalecodice civile
Il danno si calcola sul prezzo corrente delle cose nel luogo e nel tempo della riconsegna, ma il risarcimento non supera 1 euro per chilogrammo di peso lordo della merce persa o avariata. Le parti possono solo alzare il limite, non abbassarlo.
Nel trasporto multimodale con fase del danno sconosciuta: 1 euro per kg se nazionale, 3 euro per kg se internazionale.
Trasporto internazionaleCMR
Con la convenzione CMR il vettore risponde di perdita, avaria e ritardo. Il risarcimento per la merce non supera 8,33 unità di conto (DSP) per chilogrammo di peso lordo mancante; per il ritardo, non supera il prezzo del trasporto.
Salvo una dichiarazione di valore o di interesse speciale alla consegna inserita nella lettera di vettura.
Dolo e colpa grave: niente limiti
Se il danno deriva da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti, i limiti non si applicano e il vettore risponde dell'intero danno.
Riserve e prescrizione: i termini da non perdere
In Italia. Ritirare la merce senza riserve, pagando il trasporto, estingue le azioni contro il vettore, salvo dolo o colpa grave. Per i danni non visibili al ritiro si può agire se si denunciano appena scoperti e comunque entro 8 giorni. Il destinatario può far accertare lo stato della merce prima di ritirarla.
Con la CMR. I danni visibili si contestano alla consegna; quelli non visibili per iscritto entro 7 giorni, domeniche e festivi esclusi; il ritardo per iscritto entro 21 giorni.
Prescrizione in Italia. Un anno dalla riconsegna, o dal giorno in cui doveva avvenire; 18 mesi se il trasporto inizia o finisce fuori dall'Europa.
Prescrizione CMR. Un anno, tre anni in caso di dolo. Il reclamo scritto al vettore sospende la prescrizione.
E nel trasporto di persone?
Il vettore risponde dei sinistri che colpiscono il viaggiatore durante il viaggio e della perdita o avaria dei bagagli che porta con sé, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. Le clausole che limitano la sua responsabilità per i sinistri al viaggiatore sono nulle, e le regole valgono anche per il trasporto gratuito.
Mettiti alla prova
Otto quesiti ufficiali sulla responsabilità del vettore. Clicca la risposta: vedi subito se è giusta e perché.
Il vettore è responsabile per perdita ed avaria delle cose trasportate
Spiegazione. Art. 1693 c.c.: il vettore risponde di perdita e avaria salvo che provi caso fortuito, natura o vizi delle cose o dell'imballaggio, o fatto del mittente o del destinatario.
Spiegazione. La responsabilità del vettore è limitata a 1 euro/kg di peso lordo nei trasporti nazionali (art. 1696 c.c.) e a 8,33 DSP/kg nei trasporti internazionali CMR; il limite non vale in caso di dolo o colpa grave.
Deroghe al limite risarcitorio di un euro per chilogrammo di peso lordo di merce perduta o avariata
Spiegazione. Art. 10 D.Lgs. 286/2005: il limite di 1 euro/kg di peso lordo può essere derogato solo in aumento con accordo scritto; non è possibile ridurlo.
Nella CMR, il risarcimento dovuto dal vettore per danno nel caso di perdita della merce
Spiegazione. Art. 23 par. 3 CMR (Protocollo 1978): il risarcimento non può superare 8,33 DSP (unità di conto) per kg di peso lordo mancante, salvo dichiarazione di valore o interesse speciale.
Costituisce esimente della responsabilità del vettore, integrando la forza maggiore
Spiegazione. La rapina (violenza o minaccia a mano armata) è considerata forza maggiore e caso fortuito che esonera il vettore, se imprevedibile e inevitabile; il furto semplice di regola no.
Spiegazione. Art. 1698 c.c.: il ricevimento senza riserve delle cose, con il pagamento di quanto dovuto al vettore, estingue le azioni nascenti dal contratto, salvo dolo o colpa grave e salvo i danni non riconoscibili al ricevimento (denuncia entro 8 giorni).
Spiegazione. Il vettore risponde per le cause tipizzate dalla legge: perdita, avaria (art. 1693) e ritardo o inadempimento (art. 1218 c.c.), salvo prova liberatoria.
MAN012 Il vettore è responsabile per perdita ed avaria delle cose trasportate
Il vettore è responsabile per perdita ed avaria delle cose trasportate
A sempre
B solo se la merce è già stata pagata
C se non prova che la perdita o l'avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario
D se non prova che la perdita o l'avaria è derivata dal suo comportamento doloso
Spiegazione. Art. 1693 c.c.: il vettore risponde di perdita e avaria salvo che provi caso fortuito, natura o vizi delle cose o dell'imballaggio, o fatto del mittente o del destinatario.
MAN057 Se il vettore non prova che la perdita o l'avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o da vizi delle cose stesse o del loro imballaggio o dal fatto del mittente o del destinatario
Se il vettore non prova che la perdita o l'avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o da vizi delle cose stesse o del loro imballaggio o dal fatto del mittente o del destinatario
A non è responsabile per la perdita o l'avaria delle cose trasportate
B risponde l'assicurazione dell'organizzatore del viaggio
C è responsabile per la perdita o l'avaria delle cose trasportate
D è responsabile per la perdita o l'avaria del 50% delle cose trasportate
Spiegazione. Art. 1693 c.c.: la responsabilità del vettore è presunta; si libera solo provando caso fortuito, natura o vizi delle cose o dell'imballaggio, fatto del mittente o del destinatario.
MAN070 Il vettore è responsabile della perdita e dell'avaria delle cose consegnategli per il trasporto
C vi è esonero di responsabilità del vettore se lo stesso prova che è stata la causa determinante del danno
D vi è corresponsabilità del vettore con il mittente
Spiegazione. Il fatto del mittente o del destinatario (es. istruzioni errate, imballaggio difettoso) esonera il vettore se prova che è stato la causa determinante del danno (art. 1693 c.c.).
MAN069 Costituisce esimente della responsabilità del vettore, integrando la forza maggiore
Costituisce esimente della responsabilità del vettore, integrando la forza maggiore
A il furto della merce
B la rapina
C il furto del veicolo
D le avverse condizioni meteorologiche
Spiegazione. La rapina (violenza o minaccia a mano armata) è considerata forza maggiore e caso fortuito che esonera il vettore, se imprevedibile e inevitabile; il furto semplice di regola no.
MAN021 Si può avere l'esonero della responsabilità del vettore per ritardo o non esecuzione del trasporto solo se
Si può avere l'esonero della responsabilità del vettore per ritardo o non esecuzione del trasporto solo se
A vi sia la responsabilità dell'autista
B vi sia qualcuno altro che si assume la responsabilità
C il vettore prova la sua estraneità al fatto o che non sia a lui imputabile l'evento che ha provocato l'inadempimento
D il vettore dichiara trattarsi di responsabilità altrui
Spiegazione. Per ritardo o inadempimento il vettore si libera solo provando che l'evento non gli è imputabile (art. 1218 e 1218 c.c.); è una responsabilità per colpa presunta.
MAN030 Per le cose che, data la loro particolare natura, sono soggette durante il trasporto a calo naturale
Per le cose che, data la loro particolare natura, sono soggette durante il trasporto a calo naturale
A è sempre ed in ogni caso responsabile il vettore
B il vettore non risponde di alcuna diminuzione di peso
C il vettore risponde solo delle diminuzioni che oltrepassano il calo naturale, a meno che il mittente o il destinatario provi che la diminuzione non è avvenuta in conseguenza della natura delle cose
D è sempre ed in ogni caso responsabile il mittente
Spiegazione. Per le cose soggette a calo naturale (evaporazione, essiccazione) il vettore risponde solo delle diminuzioni eccedenti il calo, salvo prova che la perdita non dipende da esso (art. 1695 c.c.).
MAN009 Salvo che non intervengano dolo o colpa grave del vettore, dei suoi dipendenti o preposti, le parti del contratto di trasporto
Salvo che non intervengano dolo o colpa grave del vettore, dei suoi dipendenti o preposti, le parti del contratto di trasporto
A possono prevedere patti in deroga solo se attenuano la responsabilità del vettore
B non possono prevedere esclusioni della responsabilità del vettore oltre a quelle previste per legge
C possono prevedere patti in deroga che aggravino o attenuino la responsabilità del vettore
D possono prevedere solo ulteriori responsabilità del vettore
Spiegazione. Le parti possono pattuire clausole che aggravano o attenuano la responsabilità del vettore, salvo dolo o colpa grave del vettore o dei suoi ausiliari (art. 1229 e 1694 c.c.).
MAN013 Salvo che non intervengano dolo o colpa grave del vettore, dei suoi dipendenti o preposti, le parti del contratto di trasporto
Salvo che non intervengano dolo o colpa grave del vettore, dei suoi dipendenti o preposti, le parti del contratto di trasporto
A devono prevedere solo le esclusioni di responsabilità previste dalla legge
B non possono prevedere esclusioni della responsabilità del vettore oltre a quelle previste per legge
C possono prevedere ulteriori esclusioni della responsabilità del vettore oltre a quelle previste per legge
D possono prevedere solo ulteriori responsabilità del vettore
Spiegazione. Le parti possono prevedere ulteriori esclusioni di responsabilità oltre a quelle legali, purché non coprano dolo o colpa grave (art. 1229 c.c.); le presunzioni di caso fortuito sono limitate dall'art. 1694.
A è limitata a 6,20 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali e a quanto previsto nella convenzione CMR nei trasporti internazionali
B è limitata a 0,26 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali e a quanto previsto nella convenzione CMR nei trasporti internazionali purché la perdita o l'avaria della merce non siano state determinate da dolo o colpa grave del vettore
C non è più soggetta a nessuna limitazione e quindi è in relazione all'effettivo danno cagionato
D è limitata a un euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali e a quanto previsto nella convenzione CMR nei trasporti internazionali purché la perdita o l'avaria della merce non siano state determinate da dolo o colpa grave del vettore
Spiegazione. La responsabilità del vettore è limitata a 1 euro/kg di peso lordo nei trasporti nazionali (art. 1696 c.c.) e a 8,33 DSP/kg nei trasporti internazionali CMR; il limite non vale in caso di dolo o colpa grave.
MAN024 Deroghe al limite risarcitorio di un euro per chilogrammo di peso lordo di merce perduta o avariata
Deroghe al limite risarcitorio di un euro per chilogrammo di peso lordo di merce perduta o avariata
A sono ammesse solo se le parti prevedono una diminuzione del limite
B sono ammesse solo se a vantaggio del vettore
C sono ammesse solo se le parti prevedono un elevamento del limite
D non sono ammesse per effetto del decreto legislativo 21.11.2005 n. 286
Spiegazione. Art. 10 D.Lgs. 286/2005: il limite di 1 euro/kg di peso lordo può essere derogato solo in aumento con accordo scritto; non è possibile ridurlo.
MAN060 Nei trasporti su strada in ambito nazionale, in caso di perdita o avaria delle merci, il danno da risarcire da parte del vettore
Nei trasporti su strada in ambito nazionale, in caso di perdita o avaria delle merci, il danno da risarcire da parte del vettore
A è pari al valore commerciale della merce calcolato il giorno in cui è avvenuto il danno
B viene deciso dalla compagnia che ha assicurato la merce
C è pari al prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna ma non può essere superiore a un euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata
D è pari a 6,20 euro per ogni kg di portata utile del veicolo
Spiegazione. Art. 1696 c.c. e D.Lgs. 286/2005: il danno per perdita o avaria si calcola sul prezzo corrente delle cose nel luogo e tempo della riconsegna, con il limite di 1 euro per kg di peso lordo nei trasporti nazionali.
MAN043 Nel contratto di trasporto di merci, per perdita totale s'intende
Nel contratto di trasporto di merci, per perdita totale s'intende
A la rottura definitiva dell'autocarro
B una diminuzione nel peso, nella misura o nel numero delle cose riconsegnate a destinazione rispetto alle merci consegnate al vettore per il trasporto
C mancata riconsegna delle merci al destinatario nel luogo di destinazione convenuto, a qualunque causa e titolo detta mancata riconsegna sia dovuta
D un'alterazione delle qualità (interne ed esterne) della merce, tale da comportare una diminuzione di valore
Spiegazione. Perdita totale: mancata riconsegna delle merci al destinatario nel luogo convenuto, qualunque ne sia la causa (distruzione, smarrimento, furto, consegna a persona sbagliata).
MAN045 Nel contratto di trasporto di merci, per perdita parziale s'intende
Nel contratto di trasporto di merci, per perdita parziale s'intende
A la rottura dell'autocarro
B una diminuzione nel peso, nella misura o nel numero delle cose riconsegnate a destinazione rispetto alle merci consegnate al vettore per il trasporto
C mancata riconsegna delle merci al destinatario nel luogo di destinazione convenuto, a qualunque causa e titolo detta mancata riconsegna sia dovuta
D un'alterazione delle qualità (interne ed esterne) della merce, tale da comportare una diminuzione di valore
Spiegazione. Perdita parziale: diminuzione di peso, misura o numero delle cose riconsegnate rispetto a quelle affidate al vettore; l'avaria è invece l'alterazione qualitativa.
MAN059 Nel contratto di trasporto di merci, per avaria s'intende
Nel contratto di trasporto di merci, per avaria s'intende
A la rottura dell'autocarro
B una diminuzione nel peso, nella misura o nel numero delle cose riconsegnate a destinazione rispetto alle merci consegnate al vettore per il trasporto
C il mancato rispetto, da parte del vettore, del termine contrattualmente convenuto per l'adempimento
D un'alterazione delle qualità (interne ed esterne) della merce, tale da comportare una diminuzione di valore
Spiegazione. Avaria: alterazione delle qualità interne ed esterne della merce che ne diminuisce il valore, senza che venga meno la sua esistenza (a differenza della perdita).
MAN036 Nel contratto di trasporto di merci, per ritardo s'intende
Nel contratto di trasporto di merci, per ritardo s'intende
A la rottura dell'autocarro
B una diminuzione nel peso, nella misura o nel numero delle cose riconsegnate a destinazione rispetto alle merci consegnate al vettore per il trasporto
C il mancato rispetto, da parte del vettore, del termine contrattualmente convenuto per l'adempimento
D un'alterazione delle qualità (interne ed esterne) della merce, tale da comportare una diminuzione di valore
Spiegazione. Ritardo: mancato rispetto del termine di resa convenuto (o, in mancanza, stabilito dagli usi); il vettore risponde salvo prova che il ritardo non gli è imputabile.
MAN041 Un reclamo per perdita o avaria delle cose trasportate, a fini probatori è preferibile effettuarlo
Un reclamo per perdita o avaria delle cose trasportate, a fini probatori è preferibile effettuarlo
A solo per telefax
B solo per posta semplice
C per raccomandata con avviso di ricevimento
D telefonicamente
Spiegazione. Il reclamo per perdita o avaria non ha forma vincolata, ma per prova va fatto per raccomandata A/R (o PEC) con descrizione del danno, entro i termini di prescrizione.
MAN050 L'azione nei confronti del vettore si estingue
A All'atto della stipula del contratto di trasporto
B Al momento della partenza della merce
C quindici giorni dopo la riconsegna della merce
D Al momento del ricevimento senza riserve delle cose trasportate con il pagamento di quanto dovuto al vettore
Spiegazione. Art. 1698 c.c.: il ricevimento senza riserve delle cose, con il pagamento di quanto dovuto al vettore, estingue le azioni nascenti dal contratto, salvo dolo o colpa grave e salvo i danni non riconoscibili al ricevimento (denuncia entro 8 giorni).
MAN038 Il vettore che esegue la riconsegna al destinatario senza riscuotere i propri crediti o gli assegni da cui è gravata la cosa, o senza esigere il deposito della somma controversa
Il vettore che esegue la riconsegna al destinatario senza riscuotere i propri crediti o gli assegni da cui è gravata la cosa, o senza esigere il deposito della somma controversa
A non è responsabile verso il mittente dell'importo degli assegni dovuti al medesimo e non può rivolgersi a quest'ultimo per il pagamento dei propri crediti, salva l'azione verso il destinatario
B è responsabile verso il mittente dell'importo degli assegni dovuti al medesimo e non può rivolgersi a quest'ultimo per il pagamento dei propri crediti, salva l'azione verso il destinatario
C non è responsabile verso il mittente dell'importo degli assegni dovuti al medesimo, non può rivolgersi a quest'ultimo per il pagamento dei propri crediti e non può attivare alcuna azione verso il destinatario
D è responsabile verso il mittente dell'importo degli assegni dovuti al medesimo e può rivolgersi a quest'ultimo per il pagamento dei propri crediti
Spiegazione. Art. 1692 c.c.: il vettore che riconsegna senza riscuotere i propri crediti o gli assegni gravanti sulle cose risponde verso il mittente degli assegni e non può più chiedere a lui i propri crediti.
MAN056 Ove nel contratto di trasporto siano contemplate prestazioni di più vettori, la responsabilità per i danni diversi da quelli dovuti per ritardo o interruzione del viaggio, spetta ad ognuno di loro nell'ambito
Ove nel contratto di trasporto siano contemplate prestazioni di più vettori, la responsabilità per i danni diversi da quelli dovuti per ritardo o interruzione del viaggio, spetta ad ognuno di loro nell'ambito
A del proprio percorso e di quello che lo precede
B dell'intero percorso
C solo del proprio percorso
D del proprio percorso e di quello che lo segue
Spiegazione. Nel trasporto cumulativo ciascun vettore risponde in solido per ritardo e interruzione, ma per gli altri danni (perdita, avaria) risponde solo per il proprio percorso, salvo che non si accerti dove è avvenuto il fatto (art. 1700 c.c.).
CAN088 Il termine per la prescrizione nel contratto di trasporto decorre
Il termine per la prescrizione nel contratto di trasporto decorre
A dal giorno in cui è avvenuta o sarebbe dovuta avvenire la riconsegna della cosa o l'arrivo della persona al luogo di destinazione
B dalla stipula del contratto di trasporto
C dal giorno in cui la cosa viene affidata al vettore
D non c'è termine di prescrizione
Spiegazione. La prescrizione dei diritti dal contratto di trasporto (un anno; 18 mesi se fuori Europa) decorre dal giorno della riconsegna della cosa o dell'arrivo della persona a destinazione, o da quando sarebbero dovuti avvenire (art. 2951 c.c.).
MAI005 Nella CMR, il risarcimento per la perdita, totale o parziale, o per avaria è calcolato
Nella CMR, il risarcimento per la perdita, totale o parziale, o per avaria è calcolato
A in base al valore della merce nel luogo e nel tempo in cui il vettore l'ha ricevuta
B in base al valore della merce nel luogo di destinazione
C in base al valore della merce nel luogo dove è avvenuta la perdita
D in base al valore della merce nel luogo di residenza del vettore
Spiegazione. Art. 23 CMR: il risarcimento per perdita o avaria si calcola sul valore della merce nel luogo e nel tempo in cui il vettore l'ha ricevuta (prezzo di borsa, di mercato o valore usuale).
MAI014 Nella CMR, il risarcimento dovuto dal vettore per danno nel caso di perdita della merce
Nella CMR, il risarcimento dovuto dal vettore per danno nel caso di perdita della merce
A è limitato a 8,45 unità di conto per ogni kg di merce effettivamente perduta o avariata
B è limitato a 8,33 unità di conto per ogni kg di merce effettivamente perduta o avariata
C è dovuto per tutta la merce effettivamente perduta o avariata senza alcun limite massimo
D 8,54 unità di conto per ogni kg di merce effettivamente perduta o avariata
Spiegazione. Art. 23 par. 3 CMR (Protocollo 1978): il risarcimento non può superare 8,33 DSP (unità di conto) per kg di peso lordo mancante, salvo dichiarazione di valore o interesse speciale.
A quando la perdita o l'avaria dipendono dall'impiego di veicoli aperti o senza tendone, se tale impiego è previsto espressamente nella lettera di vettura
B quando la perdita o l'avaria dipendono dall'impiego di veicoli aperti o senza tendone
C quando il carico della merce è di competenza del vettore
D quando lo scarico della merce è a carico del vettore
Spiegazione. Art. 17 par. 4 CMR: il vettore è esonerato per rischi particolari, tra cui l'uso di veicoli aperti e senza tendone se convenuto espressamente e annotato nella lettera di vettura.
MAI055 Nella CMR, nel corso del trasporto, il vettore è responsabile
A vi è una variazione o differenza nello stato fisico della merce trasportata tale da abbassarne il valore commerciale
B la variazione o differenza nello stato fisico della merce trasportata non influenza il suo valore commerciale
C la variazione o differenza nello stato fisico della merce trasportata è riconducibile ad atti del vettore
D la variazione o differenza nello stato fisico della merce trasportata è conseguenza di ordini impartiti dal destinatario
Spiegazione. Avaria (CMR): alterazione dello stato fisico della merce che ne riduce il valore commerciale; la perdita è invece la mancata riconsegna totale o parziale.
MAI052 Nella CMR, si ha perdita totale e non avaria quando
Nella CMR, si ha perdita totale e non avaria quando
A la merce diventa obiettivamente non commerciabile nella sua totalità anche se l'avaria si riferisce ad una sola parte della merce trasportata
B la merce può essere collocata sul mercato di destinazione a prezzo irrisorio
C il valore della merce trasportata non è indicato nella lettera di vettura
D risulta avariata una parte della merce trasportata e sono state emesse più lettere di vettura
Spiegazione. Si ha perdita totale, non avaria, quando la merce diventa interamente non commerciabile, anche se il danno fisico riguarda solo una parte (es. contaminazione).
MAI053 Nella CMR, il ritardo è la mancata riconsegna della merce
Nella CMR, il ritardo è la mancata riconsegna della merce
A entro il termine convenuto
B entro 40 giorni dal termine convenuto
C nel luogo di destinazione concordato
D entro 70 giorni dal ricevimento della merce da parte del vettore
Spiegazione. Art. 19 CMR: c'è ritardo quando la merce non è riconsegnata entro il termine convenuto o, in mancanza, entro il tempo ragionevole per un vettore diligente.
A il danneggiamento della merce con conseguente riduzione del suo valore economico, pur essendo ancora utilizzabile
B il danneggiamento della merce con riduzione del suo valore economico e della sua utilizzabilità
C il danneggiamento della merce
D la perdita della utilizzabilità della merce
Spiegazione. L'avaria è il danneggiamento della merce che ne riduce il valore economico pur restando utilizzabile; se la merce diventa inutilizzabile si tratta di perdita.
MAI058 Nella CMR, il vettore è responsabile in modo diretto ed immediato
Nella CMR, il vettore è responsabile in modo diretto ed immediato
A soltanto per il lavoro dell'autista
B soltanto per il lavoro del personale addetto al carico della merce
C non è responsabile, del trasporto è responsabile soltanto lo spedizioniere
D per il lavoro di tutti coloro che esplicano una funzione relativa all'esecuzione del trasporto
Spiegazione. Art. 3 CMR: il vettore risponde come di atti propri degli atti e omissioni dei suoi dipendenti e di tutte le persone di cui si avvale per eseguire il trasporto.
VAN003 Nel contratto di trasporto di viaggiatori, la responsabilità del vettore
Nel contratto di trasporto di viaggiatori, la responsabilità del vettore
A attiene solo ad una normale responsabilità contrattuale
B attiene solo ad una normale responsabilità extracontrattuale o aquiliana
C può comportare sia una responsabilità contrattuale sia una responsabilità extracontrattuale o aquiliana
D è limitata al risarcimento della perdita del bagaglio
Spiegazione. Il vettore di persone risponde contrattualmente (art. 1681 c.c.) e può rispondere anche in via extracontrattuale (art. 2043 e 2054 c.c.) per i danni da circolazione.
VAN011 A norma del codice civile, le clausole che limitano la responsabilità del vettore per i sinistri che colpiscono il viaggiatore sono
A norma del codice civile, e salve le disposizioni di leggi speciali, il vettore
A risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e non è ammessa la prova liberatoria
B risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno
C risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio, esclusivamente qualora da essi sia derivata un'inabilità permanente e non è ammessa la prova liberatoria
D non risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio
Spiegazione. Art. 1681 c.c.: il vettore risponde dei sinistri che colpiscono il viaggiatore durante il viaggio salvo prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitarli (colpa presunta).
VAN024 A norma del codice civile, e salve le disposizioni di leggi speciali, il vettore
A norma del codice civile, e salve le disposizioni di leggi speciali, il vettore
A risponde della perdita delle cose che il viaggiatore porta con sé e non è ammessa la prova liberatoria
B risponde della perdita delle cose che il viaggiatore porta con sé, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno
C risponde della perdita delle cose che il viaggiatore porta con sé, esclusivamente qualora si tratti di cose di valore non superiore a duecentocinquanta euro e non è ammessa la prova liberatoria
D non risponde della perdita delle cose che il viaggiatore porta con sé
Spiegazione. Art. 1681 c.c.: il vettore risponde della perdita delle cose che il viaggiatore porta con sé se non prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.
VAN035 Il vettore è responsabile della perdita e dell'avaria dei bagagli consegnatigli per il trasporto
Il vettore è responsabile della perdita e dell'avaria dei bagagli consegnatigli per il trasporto
A dalla conclusione del contratto
B dal momento in cui li riceve a quello in cui giunge al Paese di destinazione
C dall'inizio del viaggio
D dal momento in cui li riceve a quello in cui li riconsegna al viaggiatore o destinatario
Spiegazione. Il vettore risponde di perdita e avaria dei bagagli consegnati dal momento in cui li riceve a quello della riconsegna (art. 1681 e 1693 c.c.).
A esente da qualsiasi responsabilità per i danni subiti dai viaggiatori
B esente da responsabilità, mentre il conducente risulta responsabile, per i danni subiti dai viaggiatori
C responsabile, mentre è esente il conducente, per i danni subiti dai viaggiatori
D responsabile per i danni subiti dai viaggiatori se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno
Spiegazione. Art. 1681 c. 3 c.c.: anche nel trasporto gratuito il vettore risponde dei danni al viaggiatore con le stesse regole (prova liberatoria delle misure idonee); nel trasporto amichevole vale invece l'art. 2043.
VAN008 Costituisce esimente della responsabilità del vettore, integrando la forza maggiore
Costituisce esimente della responsabilità del vettore, integrando la forza maggiore
A il furto della merce
B la rapina
C il furto del veicolo
D le avverse condizioni meteorologiche
Spiegazione. La rapina è forza maggiore (evento imprevedibile e inevitabile) e costituisce esimente della responsabilità del vettore, a differenza del furto semplice.
Il diritto civile entra nei quiz e quasi sempre nel caso pratico: la responsabilità del vettore è una delle domande classiche.
Allenati sul diritto civile.
Quiz ufficiali con la spiegazione e casi pratici svolti.
Fonti: Codice civile, artt. 1678, 1681, 1693, 1694, 1696, 1697, 1698, 2951; Convenzione CMR (testo italiano), artt. 17, 23, 30, 32, resa esecutiva in Italia con la L. 1621/1960. I quesiti sono quelli del listato ufficiale del Ministero (D.D. 79/2013).