Tempi di guida e riposo: le regole e i quiz ufficiali
Quante ore può guidare un autista, quando deve fermarsi, quanto deve riposare. Sono le regole del Reg. CE 561/2006, che all'esame di gestore dei trasporti valgono decine di quesiti di diritto sociale. Qui le trovi spiegate e puoi metterti alla prova con i quiz ufficiali.
guida al giorno, 10 al massimo due volte a settimana
56 h
guida in una settimana, 90 in due settimane
45 min
di pausa dopo 4 ore e mezza di guida
11 h
di riposo giornaliero, ridotto a 9 tre volte
A chi si applicano
Ai conducenti di veicoli per il trasporto di merci oltre 3,5 tonnellate e di veicoli per il trasporto di più di nove persone, conducente compreso.
Novità dal 1° luglio 2026: anche i furgoni
Dal 1° luglio 2026 le regole valgono anche per i veicoli oltre 2,5 tonnellate che fanno trasporto internazionale o cabotaggio. Su questi veicoli diventa obbligatorio anche il tachigrafo.
Guida e pause
9 ore al giornoSi possono estendere a 10 ore, ma non più di due volte nella settimana.
56 ore a settimanaNella singola settimana la guida non supera 56 ore.
90 ore in due settimaneIn due settimane consecutive la guida totale non supera 90 ore.
45 minuti di pausaDopo 4 ore e 30 di guida. Si può dividere in 15 + 30 minuti, in quest'ordine.
Riposo giornaliero e settimanale
Riposo giornaliero. Quello regolare è di almeno 11 ore, oppure 3 + 9 ore. Quello ridotto va da 9 a meno di 11 ore e si può fare al massimo tre volte fra due riposi settimanali. Va completato entro 24 ore dalla fine del riposo precedente, 30 ore se a bordo ci sono più conducenti.
Riposo settimanale. Quello regolare è di almeno 45 ore, quello ridotto di almeno 24. In due settimane consecutive servono due riposi regolari, oppure uno regolare e uno ridotto. Il riposo settimanale inizia al più tardi dopo sei periodi di 24 ore.
Compensazione. Ogni riduzione del riposo settimanale va recuperata in un'unica volta entro la fine della terza settimana successiva, attaccata a un altro riposo di almeno 9 ore.
Non in cabina. Il riposo settimanale regolare non si fa a bordo del veicolo: serve un alloggio adeguato, pagato dal datore di lavoro. I riposi ridotti si possono fare a bordo solo a veicolo fermo e con una cuccetta adatta.
Rientro a casa e casi speciali
Rientro del conducente
L'impresa organizza il rientro del conducente in sede o a casa ogni quattro settimane e deve poter dimostrare come lo fa. L'obbligo di far rientrare il veicolo ogni otto settimane è stato annullato dalla Corte di giustizia UE il 4 ottobre 2024.
Bus turistici
Nei servizi occasionali di trasporto passeggeri il riposo settimanale si può rinviare fino a dodici periodi di 24 ore, con regole precise sui riposi successivi e sulla guida notturna. Dal 2024 la regola vale anche per i servizi nazionali.
Le violazioni sono punite dall'art. 174 del Codice della strada, con sanzioni che crescono con la gravità del superamento. Risponde anche l'impresa, per ogni conducente coinvolto.
Mettiti alla prova
Otto quesiti ufficiali del Ministero su guida e riposo. Clicca la risposta: vedi subito se è giusta e perché.
I tempi massimi di guida settimanali per un conducente di un veicolo soggetto alla disciplina del regolamento comunitario n. 561/2006/CE, nell'ambito delle 90 ore bisettimanali, sono
Spiegazione. Art. 6 Reg. 561/2006: guida settimanale massima 56 ore (90 in due settimane consecutive).
Secondo il Regolamento CE 561/2006, il periodo di interruzione alla guida di 45 minuti consecutivi, dopo 4 ore e mezza di guida, è inderogabile
Spiegazione. Art. 7 Reg. 561/2006: dopo 4 ore e mezza di guida serve un'interruzione di 45 minuti, sostituibile con una di 15 minuti seguita da una di almeno 30 minuti (in quest'ordine).
Un periodo di riposo giornaliero ridotto cioè con durata inferiore a 11 ore ma non inferiore a nove ore, per conducenti di veicoli soggetti alla disciplina del regolamento comunitario n. 561/2006/CE, può essere fruito per
Spiegazione. Il riposo giornaliero ridotto (almeno 9 ore) è ammesso al massimo tre volte tra due riposi settimanali consecutivi (art. 8 Reg. 561/2006).
Il periodo di riposo settimanale per conducenti di veicoli soggetti alla disciplina del regolamento comunitario n. 561/2006/CE in più settimane è ammesso se
Spiegazione. Art. 8 Reg. 561/2006: in due settimane consecutive il conducente deve effettuare due riposi settimanali regolari (45 ore) oppure uno regolare e uno ridotto (24 ore) da compensare.
Secondo il regolamento comunitario n. 561/2006/CE non possono essere considerati come riposo i periodi di tempo impiegati
Spiegazione. L'attesa forzata a bordo per carico o scarico è disponibilità, non riposo (art. 4 Reg. 561/2006); può essere riposo solo se il conducente dispone liberamente del tempo.
Tutti i quesiti su guida e riposo
Trenta quesiti ufficiali, con la risposta che vale all'esame e la spiegazione. Quando la norma è cambiata dopo il quesito, lo segnaliamo.
CCN086 I tempi massimi di guida giornalieri per i conducenti soggetti alla disciplina del regolamento comunitario n. 561/2006/CE sono di
I tempi massimi di guida giornalieri per i conducenti soggetti alla disciplina del regolamento comunitario n. 561/2006/CE sono di
A nove ore aumentabili a undici ore per tre giorni la settimana
B nove ore aumentabili a dieci ore per tre giorni la settimana
C nove ore aumentabili a dieci ore per due giorni la settimana
D dieci ore aumentabili a undici ore per due giorni la settimana
Spiegazione. Art. 6 Reg. 561/2006: guida giornaliera 9 ore, elevabile a 10 ore due volte a settimana.
CCN118 I tempi massimi di guida settimanali per un conducente di un veicolo soggetto alla disciplina del regolamento comunitario n. 561/2006/CE, nell'ambito delle 90 ore bisettimanali, sono
I tempi massimi di guida settimanali per un conducente di un veicolo soggetto alla disciplina del regolamento comunitario n. 561/2006/CE, nell'ambito delle 90 ore bisettimanali, sono
A 56 ore
B 54 ore
C 45 ore
D 36 ore
Spiegazione. Art. 6 Reg. 561/2006: guida settimanale massima 56 ore (90 in due settimane consecutive).
CCN204 Secondo il Regolamento CE 561/2006, il periodo massimo di guida settimanale è di
Secondo il Regolamento CE 561/2006, il periodo di interruzione alla guida di 45 minuti consecutivi, dopo 4 ore e mezza di guida, è inderogabile
A no
B è deciso dal lavoratore
C può essere sostituito da una interruzione di quindici minuti seguita da una interruzione di almeno 30 minuti
D può essere sostituito da una interruzione di 30 minuti seguita da una interruzione di altri 30 minuti
Spiegazione. Art. 7 Reg. 561/2006: dopo 4 ore e mezza di guida serve un'interruzione di 45 minuti, sostituibile con una di 15 minuti seguita da una di almeno 30 minuti (in quest'ordine).
CCN011 I tempi minimi di riposo giornalieri per i conducenti di veicoli soggetti alla disciplina del regolamento comunitario n. 561/2006/CE sono di
Secondo il regolamento comunitario n. 561/2006/CE, il riposo giornaliero ridotto è costituito da
A un periodo inferiore a 11 ore ma non inferiore a 9 ore, consentito al massimo per 3 volte tra due riposi settimanali consecutivi
B un periodo inferiore a 9 ore ma non inferiore a 7 ore, consentito al massimo per 3 volte tra due riposi settimanali consecutivi
C un periodo inferiore a 9 ore ma non inferiore a 7 ore, consentito al massimo per 2 volte tra due riposi settimanali consecutivi
D un periodo inferiore a 11 ore ma non inferiore a 9 ore, consentito al massimo per 5 volte tra due riposi settimanali consecutivi
Spiegazione. Art. 4 Reg. 561/2006: riposo giornaliero ridotto = almeno 9 ore ma meno di 11, ammesso al massimo tre volte tra due riposi settimanali.
CCN129 Un periodo di riposo giornaliero ridotto cioè con durata inferiore a 11 ore ma non inferiore a nove ore, per conducenti di veicoli soggetti alla disciplina del regolamento comunitario n. 561/2006/CE, può essere fruito per
Un periodo di riposo giornaliero ridotto cioè con durata inferiore a 11 ore ma non inferiore a nove ore, per conducenti di veicoli soggetti alla disciplina del regolamento comunitario n. 561/2006/CE, può essere fruito per
A tre volte tra due riposi settimanali consecutivi
B due volte in due settimane consecutive
C sei volte in due settimane consecutive
D senza alcun limite purché il periodo di riposo non fruito sia recuperato entro due settimane in un unico riposo di almeno 36 ore
Spiegazione. Il riposo giornaliero ridotto (almeno 9 ore) è ammesso al massimo tre volte tra due riposi settimanali consecutivi (art. 8 Reg. 561/2006).
CCN111 Il periodo di riposo giornaliero ridotto, di durata inferiore a 11 ore ma non inferiore a nove ore, dei conducenti di veicoli soggetti alla disciplina del regolamento comunitario n. 561/2006/CE
Il periodo di riposo giornaliero ridotto, di durata inferiore a 11 ore ma non inferiore a nove ore, dei conducenti di veicoli soggetti alla disciplina del regolamento comunitario n. 561/2006/CE
A non può essere interrotto per nessuna ragione
B può essere interrotto per effettuare le operazioni di imbarco del veicolo su una nave traghetto purché l'interruzione non abbia durata superiore ad un'ora
C può essere interrotto per urgenze di imbarco o sbarco da un treno purché il conducente non sia alla guida
D può essere interrotto per qualsiasi ragione a condizione che l'interruzione non abbia durata superiore a 45 minuti
Spiegazione. Il riposo giornaliero ridotto (9-11 ore) deve essere ininterrotto; solo il riposo regolare di 11 ore può essere frazionato in 3 + 9 ore.
CCN099 Il conducente di veicolo soggetto alla disciplina del regolamento comunitario n. 561/2006/CE deve sostituire il foglio di registrazione (disco) del cronotachigrafo analogico
Il conducente di veicolo soggetto alla disciplina del regolamento comunitario n. 561/2006/CE deve sostituire il foglio di registrazione (disco) del cronotachigrafo analogico
A al massimo dopo 24 ore continuative
B a mezzanotte
C a mezzogiorno
D dopo otto ore
Spiegazione. Il disco del cronotachigrafo analogico va sostituito al massimo dopo 24 ore continuative di utilizzo, oltre che al cambio conducente o veicolo.
CCN121 Secondo le disposizioni del regolamento comunitario n. 561/2006/CE, quando a bordo del veicolo si trova un solo conducente, tra un periodo di riposo giornaliero e l'altro o tra un periodo di riposo giornaliero e un riposo settimanale, devono trascorrere al massimo
Secondo le disposizioni del regolamento comunitario n. 561/2006/CE, quando a bordo del veicolo si trova un solo conducente, tra un periodo di riposo giornaliero e l'altro o tra un periodo di riposo giornaliero e un riposo settimanale, devono trascorrere al massimo
A 24 ore
B 36 ore
C 11 ore
D 30 ore
Spiegazione. Art. 8 Reg. 561/2006: il riposo giornaliero deve essere preso entro 24 ore dalla fine del precedente riposo giornaliero o settimanale (30 ore in multipresenza).
CCN115 Il riposo settimanale minimo per conducenti di veicoli soggetti alla disciplina del regolamento comunitario n. 561/2006/CE è di
Il riposo settimanale minimo per conducenti di veicoli soggetti alla disciplina del regolamento comunitario n. 561/2006/CE è di
A 48 ore in via generale, 45 fuori sede, 36 per la domenica
B dopo sei periodi consecutivi di 24 ore ciascuno deve essere previsto un riposo di 45 ore consecutive che può essere ridotto ad un periodo non inferiore a 24 ore consecutive
C 45 ore in via generale, 36 fuori sede, 28 per la domenica
D quelle della giornata festiva
Spiegazione. Art. 8 Reg. 561/2006: entro sei periodi di 24 ore dal precedente riposo settimanale va iniziato un riposo settimanale regolare di 45 ore (ridotto a 24 ore con compensazione).
CCN119 Il periodo di riposo settimanale per conducenti di veicoli soggetti alla disciplina del regolamento comunitario n. 561/2006/CE in più settimane è ammesso se
Il periodo di riposo settimanale per conducenti di veicoli soggetti alla disciplina del regolamento comunitario n. 561/2006/CE in più settimane è ammesso se
A riposi per almeno due periodi della durata di almeno 36 ore consecutive ciascuno
B riposi per almeno un periodo della durata di 45 ore purché nella terza settimana sia recuperato il riposo con un periodo di almeno 90 ore consecutive
C almeno tre riposi della durata di 11 ore ciascuno
D due riposi della durata di almeno 45 ore ininterrotte oppure un periodo di almeno 45 ore ininterrotte ed un altro di almeno 24 ore fruito entro la fine della terza settimana successiva con un periodo corrispondente di riposo
Spiegazione. Art. 8 Reg. 561/2006: in due settimane consecutive il conducente deve effettuare due riposi settimanali regolari (45 ore) oppure uno regolare e uno ridotto (24 ore) da compensare.
CCN104 Secondo le disposizioni del regolamento comunitario n. 561/2006/CE, se il viaggio è molto lungo e non consente di fruire del riposo settimanale nel luogo di residenza del conducente o di abituali stazionamenti del veicolo, il periodo di riposo può essere fruito a bordo del veicolo
Secondo le disposizioni del regolamento comunitario n. 561/2006/CE, se il viaggio è molto lungo e non consente di fruire del riposo settimanale nel luogo di residenza del conducente o di abituali stazionamenti del veicolo, il periodo di riposo può essere fruito a bordo del veicolo
A solo se il veicolo è in sosta ed è munito di cuccetta
B in ogni caso purché il conducente recuperi il riposo entro tre settimane successive con un periodo di almeno 36 ore consecutive
C mai
D solo se il veicolo è munito di cuccetta e sia un altro conducente che guidi quando il primo conducente riposa
Spiegazione. Art. 8 Reg. 561/2006: riposi giornalieri e settimanali ridotti possono essere presi a bordo solo se il veicolo è fermo ed è dotato di cuccetta idonea; dal 2020 il riposo settimanale regolare non può essere fatto in cabina.
CCN001 Secondo il regolamento comunitario n. 561/2006/CE non possono essere considerati come riposo i periodi di tempo impiegati
Secondo il regolamento comunitario n. 561/2006/CE non possono essere considerati come riposo i periodi di tempo impiegati
A per guida di veicoli usati per operazioni commerciali che esulano dal campo di applicazione della normativa comunitaria
B a bordo del veicolo in sosta dotato di cuccette
C a bordo del veicolo in sosta dotato di cuccette quando staziona nel territorio di uno Stato diverso da quelli membri dell'Unione europea
D a bordo del veicolo in sosta dotato di cuccette quando sono previsti due conducenti (multipresenza)
Spiegazione. Art. 4 Reg. 561/2006: il riposo è il periodo in cui il conducente dispone liberamente del proprio tempo. La guida di veicoli commerciali fuori campo di applicazione è comunque lavoro, quindi non è riposo.
CCN032 Secondo il regolamento comunitario n. 561/2006/CE non possono essere considerati come riposo i periodi di tempo impiegati:
Secondo il regolamento comunitario n. 561/2006/CE non possono essere considerati come riposo i periodi di tempo impiegati:
A per pulizia del mezzo dopo lo scarico
B a bordo del veicolo in sosta dotato di cuccette
C a bordo del veicolo in sosta dotato di cuccette quando staziona nel territorio di uno Stato diverso da quelli membri dell'Unione europea
D a bordo del veicolo in sosta dotato di cuccette quando sono previsti due conducenti (multipresenza)
Spiegazione. La pulizia del veicolo dopo lo scarico è lavoro (altre mansioni), non riposo: il conducente non dispone liberamente del proprio tempo.
CCN059 Secondo il regolamento comunitario n. 561/2006/CE, i periodi di disponibilità per i quali il conducente è a disposizione per rispondere ad eventuali chiamate con le quali può essere chiesto di iniziare o riprendere la guida o di eseguire altri lavori
Secondo il regolamento comunitario n. 561/2006/CE, i periodi di disponibilità per i quali il conducente è a disposizione per rispondere ad eventuali chiamate con le quali può essere chiesto di iniziare o riprendere la guida o di eseguire altri lavori
A non possono essere considerati come riposo
B possono essere considerati come riposo solo se retribuiti come straordinario
C possono essere considerati riposo solo se viene la persona si trova nel proprio domicilio abituale
D possono essere considerati riposo se il conducente non viene chiamato per più di 30 minuti
Spiegazione. I periodi di disponibilità (attesa di carico, tempo del secondo conducente) non sono riposo (art. 4 Reg. 561/2006), pur non essendo lavoro effettivo.
CCN079 Secondo il regolamento comunitario n. 561/2006/CE non possono essere considerati come riposo i periodi di tempo impiegati
Secondo il regolamento comunitario n. 561/2006/CE non possono essere considerati come riposo i periodi di tempo impiegati
A in permanenza forzata a bordo del veicolo in attesa delle operazioni di carico, scarico o salita e discesa dei passeggeri
B a bordo del veicolo in sosta dotato di cuccette
C a bordo del veicolo in sosta dotato di cuccette quando staziona nel territorio di uno Stato diverso da quelli membri dell'Unione europea
D a bordo del veicolo in sosta dotato di cuccette quando sono previsti due conducenti (multipresenza)
Spiegazione. L'attesa forzata a bordo per carico o scarico è disponibilità, non riposo (art. 4 Reg. 561/2006); può essere riposo solo se il conducente dispone liberamente del tempo.
CCN043 Il conducente di un veicolo soggetto alla disciplina del regolamento comunitario n. 561/2006/CE può guidare per dieci ore ogni settimana per
Il conducente di un veicolo soggetto alla disciplina del regolamento comunitario n. 561/2006/CE può guidare per dieci ore ogni settimana per
A tre giorni
B due giorni
C mai
D un giorno
Spiegazione. Art. 6 Reg. 561/2006: guida giornaliera massima 9 ore, elevabile a 10 ore al massimo due volte a settimana.
CCN117 Secondo il regolamento comunitario n. 561/2006/CE, quando il conducente deroga alle disposizioni relative alla durata massima della guida al fine raggiungere un luogo di sosta appropriato per salvaguardare la sicurezza delle persone, del veicolo e del suo carico
Secondo il regolamento comunitario n. 561/2006/CE, quando il conducente deroga alle disposizioni relative alla durata massima della guida al fine raggiungere un luogo di sosta appropriato per salvaguardare la sicurezza delle persone, del veicolo e del suo carico
A deve documentare tale superamento dei limiti temporali previsti dalla normativa comunitaria annotando i motivi che l'hanno resa necessaria sul foglio di registrazione (per cronotachigrafi analogici) o sul retro della stampa giornaliera prodotta dall'apparecchio digitale ovvero nel registro di servizio
B deve solo avvisare immediatamente il committente ed il datore di lavoro (per i veicoli sprovvisti di dispositivo di controllo)
C deve solo avvisare immediatamente il datore di lavoro (per i veicoli sprovvisti di dispositivo di controllo)
D deve avvisare immediatamente la polizia
Spiegazione. Art. 12 Reg. 561/2006: per raggiungere un punto di sosta adeguato il conducente può derogare ai limiti, annotando a mano sul disco o sullo stampato il motivo, al più tardi all'arrivo.
CCN026 Il regolamento comunitario n. 561/2006/CE, stabilisce che per i veicoli non obbligati ad avere dispositivo di controllo l'impresa da cui dipende il conducente
Il regolamento comunitario n. 561/2006/CE, stabilisce che per i veicoli non obbligati ad avere dispositivo di controllo l'impresa da cui dipende il conducente
A deve fissare un orario di servizio e tenere un registro di servizio per un anno dopo lo scadere del periodo cui si riferisce
B deve solo fissare un orario di servizio
C deve essere munito di un estratto del registro di servizio e di una copia dell'orario di servizio documentanti l'attività svolta nei 28 giorni precedenti
D deve avere comunque una carta tachigrafica dell'azienda valida da esibire ad ogni richiesta degli organi di controllo
Spiegazione. Art. 16 Reg. 561/2006: per i veicoli esentati dal tachigrafo (es. linee regolari fino a 50 km) l'impresa fissa un orario di servizio e tiene un registro di servizio conservato un anno.
CCN207 L’art. 174 del Codice della Strada, punisce le violazioni in materia di tempi di guida e di riposo dei conducenti professionali prevedendo
L’art. 174 del Codice della Strada, punisce le violazioni in materia di tempi di guida e di riposo dei conducenti professionali prevedendo
A una sanzione fissa
B una sanzione graduale in base alle infrazioni
C non prevede alcuna sanzione
D una sanzione solo per le violazioni ai tempi di guida
Spiegazione. Art. 174 CdS: le violazioni sui tempi di guida, interruzioni e riposi sono sanzionate in modo graduale secondo l'entità dello sforamento (minima, importante, molto grave), con sospensione della patente nei casi più gravi.
CCN008 Le principali violazioni previste in materia di durata della guida dei conducenti sottoposti alle norme del regolamento comunitario n. 561/2006/CE e che sono ascrivibili alla responsabilità del conducente di un veicolo non munito di dispositivo di controllo (cronotachigrafo analogico o tachigrafo digitale) prevedono sanzioni amministrative per il conducente che:
Le principali violazioni previste in materia di durata della guida dei conducenti sottoposti alle norme del regolamento comunitario n. 561/2006/CE e che sono ascrivibili alla responsabilità del conducente di un veicolo non munito di dispositivo di controllo (cronotachigrafo analogico o tachigrafo digitale) prevedono sanzioni amministrative per il conducente che:
A è sprovvisto della copia del registro o dell'orario di servizio o lo tiene in modo incompleto o alterato
B non comunica al datore di lavoro l'orario d'inizio del viaggio
C non effettua il cambio del veicolo ogni 24 ore
D è provvisto della copia del libretto individuale
Spiegazione. Tra le violazioni tipiche vi è la mancanza o irregolare tenuta del registro o dell'orario di servizio per i veicoli esentati dal tachigrafo (art. 174 CdS e art. 16 Reg. 561/2006).
CFN052 La documentazione attinente i tempi di guida e di riposo dei conducenti deve essere conservata
La documentazione attinente i tempi di guida e di riposo dei conducenti deve essere conservata
A presso un luogo indicato dal conducente previa comunicazione alle competenti autorità di controllo
B esclusivamente presso la sede di un’associazione di categoria
C presso la sede effettiva e stabile ovvero presso la sede di un’associazione di categoria ovvero presso la sede di un’impresa di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto
D esclusivamente presso la sede effettiva e stabile
Spiegazione. La documentazione sui tempi di guida e riposo va conservata presso la sede effettiva e stabile, oppure presso un'associazione di categoria o un'impresa di consulenza automobilistica (domiciliatario), purché accessibile ai controlli.
CCI021 I trasporti su strada nei territori UE, SEE e Confederazione elvetica sono esonerati dal rispetto delle disposizioni del regolamento comunitario n. 561/2006/CE se effettuati con
I trasporti su strada nei territori UE, SEE e Confederazione elvetica sono esonerati dal rispetto delle disposizioni del regolamento comunitario n. 561/2006/CE se effettuati con
A autobus adibiti al servizio di linea
B autobus immatricolati in uso proprio
C autocarri di massa complessiva inferiore a 6 t
D carri attrezzi, cioè veicoli ad uso speciale attrezzati permanentemente per un'attività e non atti al carico, limitatamente ad un ambito operativo inferiore a 100 km dalla propria sede o base operativa
Spiegazione. Art. 3 e 13 Reg. 561/2006: sono esclusi, tra gli altri, i carri attrezzi in servizio entro 100 km dalla sede e i veicoli ad uso speciale non atti al carico.
CCI022 I trasporti su strada nei territori UE, SEE e Confederazione elvetica sono esonerati dal rispetto delle disposizioni del regolamento comunitario n. 561/2006/CE se effettuati con
I trasporti su strada nei territori UE, SEE e Confederazione elvetica sono esonerati dal rispetto delle disposizioni del regolamento comunitario n. 561/2006/CE se effettuati con
A autobus adibiti a servizi di linea
B tutti gli autobus immatricolati in uso proprio
C scuolabus e miniscuolabus utilizzati per il trasporto di alunni e bambini dalle proprie abitazioni agli istituti scolastici e viceversa il cui percorso non supera i 50 km
D autocarri di massa complessiva inferiore a 6 t
Spiegazione. Il Reg. 561/2006 esclude (art. 13, deroga nazionale) gli scuolabus e miniscuolabus utilizzati per il trasporto di alunni tra abitazioni e istituti scolastici.
CCI023 Per i conducenti di veicoli comunitari che effettuano trasporti che, anche solo in parte, interessano il territorio di Stati diversi da quelli membri della Comunità europea, dalla Confederazione elvetica e dagli Stati dello Spazio economico europeo
Per i conducenti di veicoli comunitari che effettuano trasporti che, anche solo in parte, interessano il territorio di Stati diversi da quelli membri della Comunità europea, dalla Confederazione elvetica e dagli Stati dello Spazio economico europeo
A le disposizioni comunitarie dettate dal regolamento comunitario n. 561/2006/CE non si applicano ma, anche per il percorso effettuato all'interno del territorio dell'Unione, trovano applicazione le disposizioni dell'accordo AETR
B le disposizioni comunitarie dettate dal regolamento comunitario n. 561/2006/CE si applicano se il veicolo è immatricolato in Stato membro dell'unione Europea
C le disposizioni comunitarie dettate dal regolamento comunitario n. 561/2006/CE si applicano in ogni caso
D le disposizioni comunitarie dettate dal regolamento comunitario n. 561/2006/CE non si applicano solo se il veicolo è immatricolato in uno Stato che non è membro dell'unione Europea
Spiegazione. Per trasporti che toccano Paesi extra UE/SEE/Svizzera aderenti all'AETR, si applica l'accordo AETR (tempi di guida e riposo sostanzialmente allineati) e non il Reg. 561/2006.
CCI024 I trasporti su strada nei territori UE, SEE e Confederazione elvetica sono esonerati dal rispetto delle disposizioni del regolamento comunitario n. 561/2006/CE se effettuati con
I trasporti su strada nei territori UE, SEE e Confederazione elvetica sono esonerati dal rispetto delle disposizioni del regolamento comunitario n. 561/2006/CE se effettuati con
A veicoli in servizio regolare di passeggeri con più di nove posti il cui percorso non supera i 50 km
B autobus immatricolati in uso proprio
C autocarri di massa complessiva inferiore a 6 t
D autobus adibiti al servizio di linea
Spiegazione. Art. 3 Reg. 561/2006: sono esclusi i veicoli in servizio regolare di trasporto passeggeri con percorso di linea non superiore a 50 km.
CCI025 In tema di durata della guida dei conducenti veicoli adibiti al trasporto di persone o cose, trovano applicazione le norme dell'accordo AETR anziché quelle contenute nel regolamento comunitario n. 561/2006/CE quando il trasporto
In tema di durata della guida dei conducenti veicoli adibiti al trasporto di persone o cose, trovano applicazione le norme dell'accordo AETR anziché quelle contenute nel regolamento comunitario n. 561/2006/CE quando il trasporto
A non si esaurisce all'interno del territorio della Comunità, della Confederazione elvetica o dello Spazio economico europeo, ma interessa il territorio di altri Stati
B è effettuato da vettori che hanno veicoli immatricolati in uno Stato diverso da un membro dell'Unione europea, della Confederazione elvetica o dello Spazio economico europeo, anche se si svolge esclusivamente nel territorio dell'Unione europea
C è effettuato da veicoli immatricolati in uno Stato membro dell'Unione ma non dotato di strumento di controllo (cronotachigrafo analogico o tachigrafo digitale)
D si svolge interamente nel territorio della Comunità, della Confederazione elvetica o dello Spazio economico europea
Spiegazione. L'accordo AETR (Ginevra 1970) si applica ai trasporti internazionali che si svolgono anche fuori dal territorio UE, SEE e Svizzera, verso Paesi contraenti (es. Turchia, Russia, Balcani).
VFI022 Nelle tabelle dei tempi di guida e riposo dei conducenti da presentare per ottenere l'autorizzazione per un servizio regolare UE, il cui percorso è di 120 km
Nelle tabelle dei tempi di guida e riposo dei conducenti da presentare per ottenere l'autorizzazione per un servizio regolare UE, il cui percorso è di 120 km
A non è consentita l'interruzione del periodo di guida del conducente
B è consentito che il periodo giornaliero di guida del conducente sia di più di 11 ore
C è consentito che non vi sia l'interruzione di un periodo di guida di 2 ore del conducente
D non si deve tenere conto di nulla relativamente al conducente
Spiegazione. Nelle tabelle dei tempi di guida per l'autorizzazione di un servizio regolare UE, per percorsi brevi è consentito che non compaia l'interruzione dopo un periodo di guida di 2 ore (sotto le 4,5 ore di guida).
Diritto sociale vale una parte dei 20 quesiti di diritto: serve metà delle risposte giuste in ogni gruppo.
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